- Schreinerzeitung: Da gennaio le aziende associate sono vincolate al CCL delle falegnamerie; i non associati lo saranno con il decreto di obbligatorietà generale del Consiglio federale previsto per maggio. Il Ticino è però confrontato con una situazione particolare che prevedeva fino al 2020 regole diverse rispetto alle altre regioni: ci può spiegare?
- Nicola Giudicetti: Sulla base del CCL nazionale, in Ticino si elaboravano – secondo l’articolo 54 «convenzioni addizionali» – delle regole particolari che entravano in vigore con l’approvazione delle parti contraenti locali, ossia ASFMS Ticino, Unia e OCST; senza una formale approvazione della Seco la loro applicazione generava però diversi problemi dal profilo giuridico. Per questo motivo, l’ASFMS desidera rinunciare all’applicazione di un CCL cantonale, ritenendo sufficienti e più eque le regole nazionali che garantiscono inoltre una maggiore flessibilità alle ditte.
- Quali gli effetti per gli associati?
- Senza accordi il contributo paritetico da prelevare è di 24 franchi al mese per gli operai qualificati e di 19 franchi per i non qualificati come da CCL nazionale: un risparmio se confrontato al 2020 dove la quota ammontava al 1 % del salario. Ai nostri associati abbiamo consigliato di non dedurre, al momento, alcun importo dal salario e di informare i dipendenti che vi potrà essere un conguaglio a tempo debito.
- E in merito ai sei giorni festivi in più non riconosciuti dal CCL nazionale...
- I salari minimi applicati in Ticino tengono già conto delle ore in meno che si fanno rispetto al resto della Svizzera. Il salario mensile è quindi già corretto al ribasso. Ai nostri associati abbiamo inviato una nota informativa in cui si precisa cosa cambia ed elenca i sei giorni festivi non pagati; c’è pure una tabella sui salari minimi da applicare in Ticino che sono stati leggermente aumentati rispetto al 2020. Se il conteggio salariale è effettuato su base oraria, i supplementi da versare per i giorni festivi (9 festivi, 3,58 %) e per la 13a mensilità (8,33 %) devono essere indicati separatamente in modo dettagliato. Il supplemento per i giorni di vacanza (9,70 % per 23 giorni, 12,07 % per 28 giorni) deve essere accreditato contabilmente ai dipendenti e versato durante le vacanze. Per il 2022 non sono previsti aumenti obbligatori di salario; aumenti «volontari» o al merito dati adesso non potranno essere computati come «aumenti già concessi» nel caso di un aumento obbligatorio nel 2023.
- Altre modifiche che meritano attenzione?
- Il CCL nazionale prevede la copertura in caso di malattia dal secondo giorno (il primo giorno non è pagato) con copertura all’80 % e con un premio metà/metà, ma al lavoratore si potrà chiedere al massimo 1,5 %. Gli accordi cantonali passati prevedevano una copertura al 90 % dal primo giorno con riparto del premio a metà fra datore e lavoratore. Su questo punto il consiglio è di lasciare le cose come stanno in quanto un eventuale cambiamento di sistema compatibile sarà possibile probabilmente solo dal 2023. Segnaliamo inoltre che, tramite l’associazione, è possibile aderire a un’offerta IPG malattia con premi vantaggiosi.
- Alcuni vantaggi del CCL nazionale?
- La flessibilità. L’orario di lavoro può essere fissato liberamente fra 36 e 45 ore settimanali, basta informare i lavoratori e rispettare l’orario annuale. Ore in meno decise dal datore di andranno pagate; tuttavia il riporto delle ore in eccesso, fino a 120 ore all’anno seguente, è un vantaggio per tutti in quanto permette al dipendente di pianificare magari delle vacanze prolungate e al datore di lavoro di avere una riserva di ore non pagate utili per compensare eventuali cali di lavoro temporaneo. Cade pure l’obbligo delle vacanze collettive di inizio agosto.
www.vssm.ch/itVania Castelli
Veröffentlichung: 03. Februar 2022 / Ausgabe 5/2022