Regole nazionali sufficienti ed eque

L’ASFMS desidera rinunciare all’applicazione di un CCL cantonale, ritenendo sufficienti e più eque le regole nazionali. Immagini: Vania Castelli

CCL in Ticino.  Da gennaio 2022 le regole del CCL nazionale dei falegnami sono applicate anche in Ticino, tuttavia vi sono aspetti alle tradizioni locali che vanno considerati come ci conferma in questa intervista il segretario Nicola Giudicetti.

Schreinerzeitung: Da gennaio le aziende associate sono vincolate al CCL delle falegnamerie; i non associati lo saranno con il decreto di obbligatorietà generale del Consiglio federale previsto per maggio. Il Ticino è però confrontato con una situazione particolare che prevedeva fino al 2020 regole diverse rispetto alle altre regioni: ci può spiegare?
Nicola Giudicetti: Sulla base del CCL nazionale, in Ticino si elaboravano – secondo l’articolo 54 «convenzioni addizionali» – delle regole particolari che entravano in vigore con l’approvazione delle parti contraenti locali, ossia ASFMS Ticino, Unia e OCST; senza una formale approvazione della Seco la loro applicazione generava però diversi problemi dal profilo giuridico. Per questo motivo, l’ASFMS desidera rinunciare all’applicazione di un CCL cantonale, ritenendo sufficienti e più eque le regole nazionali che garantiscono inoltre una maggiore flessibilità alle ditte.
Quali gli effetti per gli associati?
Senza accordi il contributo paritetico da prelevare è di 24 franchi al mese per gli operai qualificati e di 19 franchi per i non qualificati come da CCL nazionale: un risparmio se confrontato al 2020 dove la quota ammontava al 1 % del salario. Ai nostri associati abbiamo consigliato di non dedurre, al momento, alcun importo dal salario e di informare i dipendenti che vi potrà essere un conguaglio a tempo debito.
E in merito ai sei giorni festivi in più non riconosciuti dal CCL nazionale...
I salari minimi applicati in Ticino tengono già conto delle ore in meno che si fanno rispetto al resto della Svizzera. Il salario mensile è quindi già corretto al ribasso. Ai nostri associati abbiamo inviato una nota informativa in cui si precisa cosa cambia ed elenca i sei giorni festivi non pagati; c’è pure una tabella sui salari minimi da applicare in Ticino che sono stati leggermente aumentati rispetto al 2020. Se il conteggio salariale è effettuato su base oraria, i supplementi da versare per i giorni festivi (9 festivi, 3,58 %) e per la 13a mensilità (8,33 %) devono essere indicati separatamente in modo dettagliato. Il supplemento per i giorni di vacanza (9,70 % per 23 giorni, 12,07 % per 28 giorni) deve essere accreditato contabilmente ai dipendenti e versato durante le vacanze. Per il 2022 non sono previsti aumenti obbligatori di salario; aumenti «volontari» o al merito dati adesso non potranno essere computati come «aumenti già concessi» nel caso di un aumento obbligatorio nel 2023.
Altre modifiche che meritano attenzione?
Il CCL nazionale prevede la copertura in caso di malattia dal secondo giorno (il primo giorno non è pagato) con copertura all’80 % e con un premio metà/metà, ma al lavoratore si potrà chiedere al massimo 1,5 %. Gli accordi cantonali passati prevedevano una copertura al 90 % dal primo giorno con riparto del premio a metà fra datore e lavoratore. Su questo punto il consiglio è di lasciare le cose come stanno in quanto un eventuale cambiamento di sistema compatibile sarà possibile probabilmente solo dal 2023. Segnaliamo inoltre che, tramite l’associazione, è possibile aderire a un’offerta IPG malattia con premi vantaggiosi.
Alcuni vantaggi del CCL nazionale?
La flessibilità. L’orario di lavoro può essere fissato liberamente fra 36 e 45 ore settimanali, basta informare i lavoratori e rispettare l’orario annuale. Ore in meno decise dal datore di andranno pagate; tuttavia il riporto delle ore in eccesso, fino a 120 ore all’anno seguente, è un vantaggio per tutti in quanto permette al dipendente di pianificare magari delle vacanze prolungate e al datore di lavoro di avere una riserva di ore non pagate utili per compensare eventuali cali di lavoro temporaneo. Cade pure l’obbligo delle vacanze collettive di inizio agosto.
www.vssm.ch/it

Vania Castelli

Veröffentlichung: 03. Februar 2022 / Ausgabe 5/2022

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