Esteso il periodo di segnalazione

Adattarsi alle nuove procedure per ridurre al minimo i rischi legali e rafforzare la posizione dell’azienda nei confronti dei clienti. Immagine IA: ChatGPT

DIFETTI DI COSTRUZIONE.  La norma SIA 118-C1:2026 è l’errata corrige concepita per appianare una contraddizione generata dall’estensione del periodo di reclamo per difetti nella nuova versione del Codice delle obbligazioni svizzero, in vigore da inizio anno.

La nuova versione del Codice delle obbligazioni (CO) e del Codice civile (CC), in vigore dal 1º gennaio, introduce modifiche sostanziali in materia di contratto d’appalto che rafforzano i diritti di garanzia, in particolare il diritto di riparazione di natura vincolante e un termine fisso di 60 giorni per segnalare eventuali difetti palesi e nascosti, senza la possibilità di pattuire termini più brevi. Il periodo di reclamo ha una durata di cinque anni fino alla scadenza del termine di prescrizione (periodo di garanzia). La modifica di legge ha per obiettivo di adeguare e migliorare sensibilmente la situazione giuridica dei committenti e di chi acquista un immobile in caso di difetti di costruzione, così come di sanare anni di incertezze sul piano giuridico. Per continuare ad applicare in modo giuridicamente valido la norma SIA 118 «Condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione», la commissione SIA 118 ha deciso di pubblicare l’errata corrige SIA 118-C1:2026, a integrazione della norma.

Termine di 60 giorni

Fino allo scorso anno, un difetto doveva essere segnalato «subito» dopo la sua scoperta, da quest’anno per legge il reclamo immediato è sostituito, come detto, da un termine fisso. Nuove regole che anche le falegnamerie sono tenute a rispettare, e questo significa che la segnalazione del reclamo per difetto palese è di 60 giorni dalla consegna dell’opera, 60 giorni pure per i difetti nascosti dal momento della scoperta. Tale termine non può essere abbreviato contrattualmente e non è neanche più possibile escludere per contratto il diritto alla riparazione. La possibilità di estendere il periodo in cui è possibile far valere i reclami richiede un accertamento accurato, una documentazione completa e controlli di qualità tracciabili.

Diritto di riparazione

Il diritto di riparazione non può più essere escluso nei contratti; inoltre il difetto dovrà essere obbligatoriamente corretto a condizione che sia tecnicamente possibile ed economicamente proporzionato. Le nuove disposizioni non si applicano solo ai contratti di costruzione classici, ma anche ai contratti di acquisto di fondi con nuove costruzioni, con costruzioni da edificare o con costruzioni edificate nei due anni precedenti la vendita. Il termine per la notifica dei difetti si applica anche a componenti come pannelli o finestre integrati in un immobile secondo la loro destinazione d’uso.

Ridurre i rischi locali

La revisione degli obblighi di garanzia per i difetti di costruzione è stata oggetto di approfondimento in occasione di un work-shop organizzato in dicembre dall’ASFMS che continuerà a informare i suoi membri. Christof Burkard, mediatore FH e lic. iur. del servizio giuridico ASFMS, rivolge alle falegnamerie associate il consiglio «di rivedere le proprie condizioni generali di contratto (CGC) e di integrare i nuovi termini di notifica».

La riforma intende migliorare la posizione dei committenti e di chi acquista un immobile in caso di difetti di costruzione, ma al tempo stesso impone requisiti più elevati alle aziende. Chi adatta tempestivamente le proprie procedure, i modelli contrattuali e i processi può ridurre al minimo i rischi legali e rafforzare la propria posizione nei confronti dei clienti.

www.asfms.ch

Vania Castelli

Veröffentlichung: 05. März 2026 / Ausgabe 10/2026

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