Frontalieri fiscali, nuovo regime

Il nuovo accordo sui frontalieri (che sostituisce quello del 1974) introduce un sistema di impo-sizione che suddivide i frontalieri in vecchi e nuovi.

Accordo tra Svizzera e Italia.  È entrato in vigore il 17 luglio 2023, ciò significa che dal giorno successivo (18 luglio) ogni persona che richiede il permesso G, o la procedura di notifica online, sarà tassata in base al nuovo regime che verrà applicato dal 1° gennaio 2024.

«L’accordo relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri e un protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l’Italia per evitare le doppie imposizioni sono entrati in vigore il 17 luglio 2023»: la nota è del Consiglio federale che proclama l’ufficialità del nuovo patto bilaterale. La data di entrata in vigore demarca la linea fra «vecchi» e «nuovi» frontalieri, le nuove disposizioni saranno tuttavia applicate dal 1º gennaio 2024. La reciprocità dell’accordo riguarda anche i lavoratori svizzeri che operano in Italia.

Nuove disposizioni

Il nuovo accordo sui frontalieri (che sostituisce quello del 1974) introduce un sistema di imposizione che suddivide i frontalieri in vecchi e nuovi: i primi continueranno con il sistema fiscale che conosciamo oggi, ossia una tassazione esclusiva in Svizzera (alla fonte) e il riversamento all’Italia dei cosiddetti ristorni (40 % e non più 38,8 %); i secondi pagheranno l’imposta alla fonte nel Cantone di lavoro (80 % delle aliquote usuali senza ristorno) ma saranno tassati anche in Italia secondo le aliquote ordinarie con detrazione per quanto già pagato in Svizzera.

Il nuovo accordo prevede pure disposizioni dettagliate in materia di scambio elettronico di informazioni per garantire un’imposizione effettiva nello Stato di residenza e per contrastare gli abusi.

Webinar di Cc-Ti e AITI

Per dare ai datori di lavoro tutte le informazioni pratiche sui dati che verranno richiesti e sulle implicazioni anche giuridiche che questo comporta a livello di annuncio alle imposte alla fonte, l’Associazione industrie ticinesi (AITI) e la Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Canton Ticino (Cc-Ti) hanno permesso ai propri associati – più di 230 i partecipanti – di confrontarsi in un webinar con Michele Scerpella e Andrea Rigamonti, rispettivamente capoufficio e commissario dell’Ufficio delle imposte alla fonte.

Definizione di frontaliere fiscale

Il nuovo accordo disciplina in modo più specifico chi sono i lavoratori frontalieri e la relativa tassazione dei redditi percepiti: è definito frontaliere chi è fiscalmente domiciliato in un Comune nella fascia dei 20 chilometri dal confine, svolge un’attività di lavoro dipendente in Ticino, Grigioni e Vallese, e rientra in linea di massima ogni giorno al proprio domicilio (massimo 45 giorni di non rientro per motivi professionali).

I nuovi frontalieri

Sono coloro che iniziano il lavoro dal 18 luglio 2023 in poi. Nel 2023 saranno ancora soggetti alle vecchie regole di tassazione, dal 1º gennaio 2024 per loro scatterà invece il nuovo meccanismo di tassazione concorrenziale, in altri termini la pretesa fiscale non sarà più esercitata solo dalla Svizzera ma anche della Repubblica italiana (la prima tassazione in Italia avverrà nel 2025 con riferimento al reddito da lavoro maturato nell’anno 2024), sul modello di quanto praticato oggi con i frontalieri «fuori fascia»: pagamento dell’imposta alla fonte in Svizzera e poi imposta italiana, dedotti oneri sociali e franchigia, con computo dell’imposta svizzera.

I vecchi frontalieri

Tutti i lavoratori frontalieri residenti nella fascia di confine che hanno lavorato in Ticino, Grigioni e Vallese, con rientro giornaliero al proprio domicilio, tra il 1º gennaio 2019 e il 17 luglio 2023 sono considerati vecchi frontalieri e continueranno a essere tassati esclusivamente in Svizzera fino alla pensione, anche in caso di cambiamento del posto di lavoro, di periodi di disoccupazione o di ripresa di attività: queste condizioni valgono infatti anche per i lavoratori che attualmente non sono più presenti nel mercato svizzero ma che lo erano dal 1º gennaio 2019 al 17 luglio 2023, e che in tale periodo soddisfacevano i requisiti per essere considerati frontalieri fiscali.

Scambio dati in automatico

Due le categorie di informazioni che verranno scambiate, ossia quelle che identificano il contribuente e che dovranno essere immessi nel questionario per dipendenti assoggettati all’imposta alla fonte (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, luogo di nascita, codice fiscale – il consiglio è di farsi dare copia dei dati della tessera sanitaria italiana – e nome del datore di lavoro) e quelle che servono a calcolare la base imponibile (salario lordo, ammontare dei contributi sociali obbligatori a carico del lavoratore, imposta alla fonte prelevata sul salario); sono previste disposizioni sulla confidenzialità conformi allo standard internazionale in materia di scambio di informazioni su domanda. Su richiesta della Svizzera è stata inoltre introdotta una disposizione più restrittiva per quanto riguarda le informazioni relative al datore di lavoro che potranno essere utilizzate dall’autorità fiscale ricevente unicamente alfine di garantire l’imposizione del lavoratore frontaliere: qualsiasi altro utilizzo è espressamente vietato.

 

 

Imposta alla fonte: nouve tabelle di calcolo

Con il nuovo accordo l’imposta alla fonte è definitiva, non sarà quindi più possibile applicare la nozione di «quasi residente». La demarcazione tra vecchi e nuovi frontalieri determina inoltre nuove tabelle di calcolo: RSTU per i nuovi frontalieri, ABCH per tutti gli altri assoggettati alla fonte.

Per cercare di mitigare l’impegno dei datori di lavoro a livello informatico (dal 2021 vige l’obbligo di invio dei dati in formato elettronico), sono stati creati dei nuovi campi per l’inserimento dei dati anagrafici e delle trattenute all’interno dell’appli- cativo iFonte, il cui utilizzo è sempre in modalità attiva (inserimento manuale dei dati) o passiva (ricezione software salariale esterno; l’elenco aggiornato delle softwarehouse con rispettivo livello di certificazione è su www.swissdec.ch/it/software-certificati/). iFonte è programmato in maniera tale che il datore di lavoro viene indotto, prima dell’invio del conteggio annuale, a completare la compilazione dei nuovi campi; un link collega iFonte al sito www.ti.ch/fonte, all’interno del quale verranno centralizzate e pubblicate le necessarie informazioni. I responsabili dell’Ufficio delle imposte alla fonte sono coscienti che le novità dell’accordo creeranno all’inizio qualche problema tecnico: «vi chiediamo pazienza se le linee sono occupate ma insieme riusciremo a chiarire e a risolvere i dubbi». Il consiglio di Michele Scerpella è di inviare sul caso puntale una E-mail all’indirizzo dfe-ddc.uif[at]ti[dot]ch.

Vania Castelli, CA

Veröffentlichung: 24. August 2023 / Ausgabe 34/2023

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